Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura e del comparto agroforestale, ai fini:

          a) dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con legge 1o giugno 2002, n. 120;

          b) dell'applicazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

          c) del recepimento degli obiettivi della politica dell'Unione europea orientata all'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili da biomassa;

          d) della definizione degli indirizzi programmatici e attuativi della Politica agricola comune (PAC) in materia di misure volte a incentivare anche le produzioni agroenergetiche;

          e) della riduzione delle emissioni annue di gas climalterante e dell'aumento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

      2. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola, nonché l'energia di origine eolica, idroelettrica e solare, da fotovoltaico termico o elettrico, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli, singoli o associati, localizzati in aree rurali o forestali, a prevalente destinazione agricola.

 

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